Cass. Civ. Sez. Lav. 1 febbraio 2018, n. 2497

L’erogazione in un’unica soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell’indennità di mobilità perde la connotazione tipica di prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio nell’obiettivo perseguito dalla citata disposizione legislativa di creare i presupposti affinché nuovi soggetti assumano l’iniziativa di attività di natura imprenditoriale o professionale riducendo, in tal modo, l’eventualità di un intervento del sistema previdenziale in forma meramente assistenzialistica e, sotto altro profilo, sollecitando una partecipazione “attiva” da parte del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione.


Download (PDF, 338KB)